Art. 12.

      1. Il Dipartimento predispone, entro tre mesi dalla sua istituzione, apposite norme per disciplinare i rapporti tra il Dipartimento stesso e gli Istituti italiani di cultura all'estero, nonché lo svolgimento delle attività, le prerogative del personale assunto in loco e ogni altra questione attinente alle attività degli Istituti medesimi. Tali norme sono approvate con decreto del Ministro degli affari esteri.